Condanna e concessione della cittadinanza
Prima di rispondere però, è indispensabile
formulare alcune considerazioni preliminari.
La norma è apparentemente chiara: la
cittadinanza non può essere conferita laddove sussista una condanna per
uno dei reati elencati dall’art. 6, l. n. 92 del 1991[1], ovvero vi siano “comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica”. Se si prescinde da queste ragioni,
non sembrano dunque esserci ulteriori condizioni preclusive.
In realtà, come più volte ricordato dalla
giurisprudenza amministrativa, la concessione della cittadinanza per residenza
è un “atto altamente discrezionale, nell’adottare il quale, la pubblica
amministrazione può valutare ogni elemento utile a dimostrare la reale
corrispondenza tra l’interesse dello straniero ad ottenere lo status
civitatis e quello dello Stato ad accogliere il medesimo nella propria
comunità”[2].
Questo principio si traduce concretamente
nel diniego (quasi) automatico delle domande di concessione della cittadinanza.
Il Ministero dell’Interno, acquisiti gli
atti dall’autorità giudiziaria, ti notificherà il c.d. “preavviso di rigetto”.
Se hai già ricevuto questa comunicazione,
però, non disperare, non tutto è perduto.
Tuttavia, devi fare in fretta, hai tempo
solamente dieci giorni dal ricevimento per presentare una memoria difensiva al
competente ufficio ministeriale.
Con l’aiuto di un avvocato esperto in
materia, dunque, potresti ancora rimettere in carreggiata la tua pratica.
È esattamente quanto accaduto recentemente
ad un Cliente del nostro Studio che, nonostante un preavviso di rigetto
motivato da una condanna definitiva per “violazione degli obblighi di
assistenza familiare” ex art. 570 c.p., ha presentato, nostro tramite, una
memoria ben motivata ed ha finalmente ottenuto la tanto attesa cittadinanza
italiana.
In conclusione, possiamo serenamente
affermare che una pregressa condanna, ancorché definitiva, non implica
necessariamente il diniego della domanda di riconoscimento del nuovo status
civitatis, tuttavia è fondamentale rivolgersi ad un professionista, che
possa seguire sin da principio il procedimento ed intervenire al momento
giusto, consentendo così di risparmiare tempo e denaro.
[1] 1. Precludono l'acquisto della
cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la
condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e
III, del codice penale;
b) la
condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena
edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna
per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte
di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata
riconosciuta in Italia;
c) la
sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il
riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale
del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o
trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1,
lettera b) .
3. La
riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4.
L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b) , primo periodo, nonché per il tempo in cui è
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b) , secondo periodo.
[2] Tar Lazio Roma, sez. II quater, 26
settembre 2017, n. 9928.