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Condanna e concessione della cittadinanza

Hai presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana e, nelle more, sei stato condannato in via definitiva? Temi che, per questa ragione, la tua istanza sarà rigettata? Questo articolo potrebbe sciogliere i tuoi dubbi.

Prima di rispondere però, è indispensabile formulare alcune considerazioni preliminari.

La norma è apparentemente chiara: la cittadinanza non può essere conferita laddove sussista una condanna per uno dei reati elencati dall’art. 6, l. n. 92 del 1991[1], ovvero vi siano “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”. Se si prescinde da queste ragioni, non sembrano dunque esserci ulteriori condizioni preclusive.

In realtà, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, la concessione della cittadinanza per residenza è un “atto altamente discrezionale, nell’adottare il quale, la pubblica amministrazione può valutare ogni elemento utile a dimostrare la reale corrispondenza tra l’interesse dello straniero ad ottenere lo status civitatis e quello dello Stato ad accogliere il medesimo nella propria comunità”[2].

Questo principio si traduce concretamente nel diniego (quasi) automatico delle domande di concessione della cittadinanza.

Il Ministero dell’Interno, acquisiti gli atti dall’autorità giudiziaria, ti notificherà il c.d. “preavviso di rigetto”.

Se hai già ricevuto questa comunicazione, però, non disperare, non tutto è perduto.

Tuttavia, devi fare in fretta, hai tempo solamente dieci giorni dal ricevimento per presentare una memoria difensiva al competente ufficio ministeriale.

Con l’aiuto di un avvocato esperto in materia, dunque, potresti ancora rimettere in carreggiata la tua pratica.

È esattamente quanto accaduto recentemente ad un Cliente del nostro Studio che, nonostante un preavviso di rigetto motivato da una condanna definitiva per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p., ha presentato, nostro tramite, una memoria ben motivata ed ha finalmente ottenuto la tanto attesa cittadinanza italiana.

In conclusione, possiamo serenamente affermare che una pregressa condanna, ancorché definitiva, non implica necessariamente il diniego della domanda di riconoscimento del nuovo status civitatis, tuttavia è fondamentale rivolgersi ad un professionista, che possa seguire sin da principio il procedimento ed intervenire al momento giusto, consentendo così di risparmiare tempo e denaro.

Luca Donati

[1] 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b) .

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) , primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b) , secondo periodo.

[2] Tar Lazio Roma, sez. II quater, 26 settembre 2017, n. 9928.

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