Il vaccino anti Covid-19 è obbligatorio?
Questa la dichiarazione del direttore
generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa dell’11
marzo 2020 nel corso della quale la infezione da Covid-19 (SARS-CoV-2) fu ufficialmente dichiarata pandemica.
Da allora il mondo intero guarda alla
scoperta ed alla massiccia somministrazione di un vaccino quale unica strada
percorribile per uscire da una pandemia che, al gennaio 2021, ha determinato
oltre 2 milioni di morti.
Come noto il 27 dicembre 2020 la
somministrazione del vaccino è iniziata anche in Italia, a partire dal
personale sanitario e con una previsione che dovrebbe riguardare via via
l’intera popolazione a ciò disponibile.
Va in primo luogo sin da subito chiarito che
alla data odierna la sottoposizione a vaccinazione ha natura facoltativa, non
sussistendo al momento fonte normativa che ne dichiari la obbligatorietà,
nemmeno per specifiche categorie di cittadini o di lavoratori. Ciò benché da più
parti si invochino interventi che, appunto, introducano la vaccinazione contro
la infezione da coronavirus quale obbligo.
Legittimo dunque è domandarsi se vaccinarsi
possa in futuro divenire effettivamente obbligatorio, a quali condizioni e chi
possa legittimamente adottare un eventuale strumento giuridico a ciò destinato.
Onde rispondere ad un tale pur complesso
quesito non può che farsi immediato riferimento all’art. 32 della Carta
Costituzionale[1] che, nel comma secondo, sancisce: “Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge.”.
Il trattamento sanitario obbligatorio, categoria
cui la vaccinazione apparterrebbe, dunque, è esplicitamente previsto in
Costituzione, purché previa disposizione di legge. Legge che, e lo ha ben
chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018[2] resa proprio in materia di obbligo
vaccinale, è riservata alla competenza statale e sottratta alle regioni, dovendo
essere “riservato allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un
determinato trattamento sanitario sulla base dei dati e delle conoscenze
medico-scientifiche disponibili”.
Se una legge dello Stato lo prevederà, il
vaccino contro la infezione da SARS-CoV-2 potrà pertanto essere dichiarato
obbligatorio ed una norma con un tale contenuto sarà costituzionalmente
pienamente legittima, in quanto coperta dalla previsione dell’art. 32[3].
Non v’è dubbio, però, che non basterebbero a
rendere la vaccinazione un obbligo provvedimenti normativi di rango inferiore
alla legge o fonti regolamentari, cui appartengono ad esempio i DPCM[4] tanto utilizzati a disciplina della
emergenza sanitaria in atto e ciò nemmeno ove lo stato di emergenza in Italia dovesse
essere ulteriormente prorogato dopo la sua attuale scadenza, prevista per il 30
aprile 2021.
Daniela Borré
[1] La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo [38 2] e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
[3] La legge 31 luglio 2017, n. 119, come
noto, detta il catalogo dei vaccini attualmente obbligatori in Italia.
[4] i.e. Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri