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Il vaccino anti Covid-19 è obbligatorio?


"Nelle ultime due settimane il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali.”

Questa la dichiarazione del direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa dell’11 marzo 2020 nel corso della quale la infezione da Covid-19 (SARS-CoV-2) fu ufficialmente dichiarata pandemica.

Da allora il mondo intero guarda alla scoperta ed alla massiccia somministrazione di un vaccino quale unica strada percorribile per uscire da una pandemia che, al gennaio 2021, ha determinato oltre 2 milioni di morti.

Come noto il 27 dicembre 2020 la somministrazione del vaccino è iniziata anche in Italia, a partire dal personale sanitario e con una previsione che dovrebbe riguardare via via l’intera popolazione a ciò disponibile.

Va in primo luogo sin da subito chiarito che alla data odierna la sottoposizione a vaccinazione ha natura facoltativa, non sussistendo al momento fonte normativa che ne dichiari la obbligatorietà, nemmeno per specifiche categorie di cittadini o di lavoratori. Ciò benché da più parti si invochino interventi che, appunto, introducano la vaccinazione contro la infezione da coronavirus quale obbligo.

Legittimo dunque è domandarsi se vaccinarsi possa in futuro divenire effettivamente obbligatorio, a quali condizioni e chi possa legittimamente adottare un eventuale strumento giuridico a ciò destinato.

Onde rispondere ad un tale pur complesso quesito non può che farsi immediato riferimento all’art. 32 della Carta Costituzionale[1] che, nel comma secondo, sancisce: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”.

Il trattamento sanitario obbligatorio, categoria cui la vaccinazione apparterrebbe, dunque, è esplicitamente previsto in Costituzione, purché previa disposizione di legge. Legge che, e lo ha ben chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018[2] resa proprio in materia di obbligo vaccinale, è riservata alla competenza statale e sottratta alle regioni, dovendo essere “riservato allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili”.

Se una legge dello Stato lo prevederà, il vaccino contro la infezione da SARS-CoV-2 potrà pertanto essere dichiarato obbligatorio ed una norma con un tale contenuto sarà costituzionalmente pienamente legittima, in quanto coperta dalla previsione dell’art. 32[3].

Non v’è dubbio, però, che non basterebbero a rendere la vaccinazione un obbligo provvedimenti normativi di rango inferiore alla legge o fonti regolamentari, cui appartengono ad esempio i DPCM[4] tanto utilizzati a disciplina della emergenza sanitaria in atto e ciò nemmeno ove lo stato di emergenza in Italia dovesse essere ulteriormente prorogato dopo la sua attuale scadenza, prevista per il 30 aprile 2021.

Daniela Borré



[1] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo [38 2] e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

[2] https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2018:5

[3] La legge 31 luglio 2017, n. 119, come noto, detta il catalogo dei vaccini attualmente obbligatori in Italia.

[4] i.e. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

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