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Infortunio in itinere, quando è escluso?


La Suprema Corte esclude l'#infortunio in itinere laddove il #lavoratore non percorra il normale tragitto fra casa e #lavoro, ma operi una deviazione per propria esclusiva decisione.

Ricorre in tal caso una ipotesi di #rischio elettivo, ossia quella "condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata".

"Ne consegue che seppure è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di #lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il solo fatto che non fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità (...) a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa".

Cassazione civile sez. lav., n. 22180/2021

#sicurezzasullavoro

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