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La Cassazione torna sulla responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione


Con una interessantissima pronuncia in materia di #sicurezza sul #lavoro in ambito edilizio la Suprema Corte esamina funzione, responsabilità e sfera operativa del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, concludendo che:

"Egli ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino #rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (#datore di lavoro, #dirigente#preposto).
L'unica eccezione è costituita dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, lett. f) secondo cui egli, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale."

Cassazione penale, sez. IV, n. 24915/2021

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